(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 16 febbraio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 45 1. L'art. 45 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e' sostituito dal seguente: «Art. 45 (Domanda di concessione di coltivazione). - 1. La domanda di concessione di coltivazione puo' essere presentata alla struttura competente: a) dal soggetto, pubblico o privato, che, successivamente alla fase di ricerca, ha ottenuto il riconoscimento delle acque oggetto di concessione da parte del Ministero della salute; b) da altro soggetto, pubblico o privato, diverso da quello di cui alla lettera a), che dimostra interesse allo sfruttamento della risorsa; c) dal comune, nel cui territorio deve essere avviata l'attivita' di sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente e termali che manifesta l'interesse per un potenziale sfruttamento della risorsa, pur non rientrando nei casi di cui alle lettere a) e b). 2. La domanda presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere in allegato: a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica; b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda; c) idonee referenze bancarie; d) il certificato fallimentare; e) la classificazione dell'acqua o delle acque oggetto della domanda di concessione; f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda; g) l'elenco dei mappali interessati dalla concessione; h) il periodo di tempo richiesto per la concessione; i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria; j) la documentazione tecnica di cui all'allegato E. 3. La domanda presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), con i relativi allegati, e' trasmessa dalla struttura competente ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), la domanda deve contenere la documentazione di cui al comma 2, lettere b), e), f), g), h) e i) e deve essere corredata della documentazione tecnica di cui all'allegato E, punto 1, lettere b), c), d), limitatamente ai numeri 3, 4, 5, 8 e 11, f) e g). 5. In sostituzione degli elaborati di cui all'allegato E, punto 1, lettera d), numeri 1) e 2), il comune deve presentare uno studio di fattibilita' tecnico-operativa e di sostenibilita' economico-finanziaria dello sfruttamento delle acque. 6. La struttura competente puo' richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.».