(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                 d'Aosta n. 8 del 16 febbraio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 45 
 
  1. L'art. 45 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5  (Disciplina
delle cave,  delle  miniere  e  delle  acque  minerali  naturali,  di
sorgente e termali), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 45 (Domanda di concessione di coltivazione). - 1. La  domanda
di concessione di coltivazione puo' essere presentata alla  struttura
competente: 
    a) dal soggetto, pubblico o privato,  che,  successivamente  alla
fase di ricerca, ha ottenuto il riconoscimento delle acque oggetto di
concessione da parte del Ministero della salute; 
    b) da altro soggetto, pubblico o privato, diverso  da  quello  di
cui alla lettera a), che dimostra interesse allo  sfruttamento  della
risorsa; 
    c) dal comune, nel cui territorio deve essere avviata l'attivita'
di sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente e  termali
che  manifesta  l'interesse  per  un  potenziale  sfruttamento  della
risorsa, pur non rientrando nei casi di cui alle lettere a) e b). 
  2. La domanda presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettere a)
e b), deve contenere in allegato: 
    a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica  che
giuridica; 
    b) il titolo giuridico in base al quale  il  richiedente  risulta
legittimato alla presentazione della domanda; 
    c) idonee referenze bancarie; 
    d) il certificato fallimentare; 
    e) la classificazione dell'acqua  o  delle  acque  oggetto  della
domanda di concessione; 
    f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda; 
    g) l'elenco dei mappali interessati dalla concessione; 
    h) il periodo di tempo richiesto per la concessione; 
    i) la ricevuta del versamento,  a  favore  della  Regione,  degli
oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria; 
    j) la documentazione tecnica di cui all'allegato E. 
  3. La domanda presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettere a)
e  b),  con  i  relativi  allegati,  e'  trasmessa  dalla   struttura
competente ai Comuni interessati per la  pubblicazione  nei  relativi
Albi pretori. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 1,  lettera  c),  la  domanda  deve
contenere la documentazione di cui al comma 2, lettere  b),  e),  f),
g), h) e i) e deve essere corredata della documentazione  tecnica  di
cui all'allegato E, punto 1, lettere b),  c),  d),  limitatamente  ai
numeri 3, 4, 5, 8 e 11, f) e g). 
  5. In sostituzione degli elaborati di cui all'allegato E, punto  1,
lettera d), numeri 1) e 2), il comune deve presentare uno  studio  di
fattibilita'     tecnico-operativa      e      di      sostenibilita'
economico-finanziaria dello sfruttamento delle acque. 
  6.   La   struttura   competente   puo'   richiedere,   nel   corso
dell'istruttoria,   ulteriore   documentazione   integrativa.    Tale
richiesta sospende i termini del procedimento.».